Sez. 2, Sentenza n. 2795 del 27/10/1973 (Rv. 366349 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELL'AZIONE - INDICAZIONE DEL DENUNCIANTE - MANCANZA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELL'AZIONE - INDICAZIONE DEL DENUNCIANTE - MANCANZA - INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Il denunciante la nuova opera, nell'indicare il proprio titolo di legittimazione alla speciale Azione, puo riferirsi sia alla sua posizione di proprietario della 'cosà di cui all'art 1171 cod civ (o titolare di altro diritto reale di godimento relativo alla stessa), sia a quella di possessore della medesima o anche, promiscuamente, alla duplice posizione di proprietario e di possessore, anche senza specificare ulteriormente, nel ricorso introduttivo, quali di tali due titoli intenda fare valere. Mancando una precisazione univoca, al riguardo, il denunciante ben puo, in seguito, nel corso del giudizio, e senza che possa, su tale sua facolta, avere influenza alcuna la distinzione nelle due fasi, di procedimento a cognizione sommaria al fine della pronunzia dei provvedimenti di urgenza, e di procedimento a cognizione piena sul merito, esprimere tale precisazione e chiarire univocamente la natura petitoria o possessoria dell'Azione proposta; e in difetto di precisazione sara il giudice, ove cio sia richiesto dalle esigenze del processo, ad interpretare la domanda attraverso i normali criteri logici e giuridici che devono guidare in una tale interpretazione. Nel caso di una indicazione precisa ed inequivoca del titolo di legittimazione all'Azione di merito, che si vuole far valere, il giudice dovra attenersi, invece, all'indicazione stessa e pervenire ad una decisione di accoglimento o rigetto, nel merito, della richiesta, cosi come gli e stata prospettata, non potendo, senza violare il principio della corrispondenza tra il domandato e il pronunciato, sostituire all'Azione propostagli un'Azione diversa. (V 2171/71, mass n 352940).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)