Sez. 2, Sentenza n. 2171 del 08/07/1971 (Rv. 352940 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE DI MERITO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA DELLE DEDUZIONI FORMULATE NEL CORSO DEL PROCESSO - ISTANZA POSSESSORIA - VALUTAZIONE DELLE RAGIONI PETITORIE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - NATURA DELL'AZIONE DI MERITO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA DELLE DEDUZIONI FORMULATE NEL CORSO DEL PROCESSO - ISTANZA POSSESSORIA - VALUTAZIONE DELLE RAGIONI PETITORIE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nei giudizi che si iniziano mediante la proposizione di azioni di nunciazione, se il denunciante non abbia precisato in modo chiaro ed univoco il proprio titolo di legittimazione, l'identificazione della natura dell'Azione di merito deve essere fatta mediante interpretazione del complesso delle ragioni allegate dal denunziante a sostegno della domanda ed, in tale indagine, il giudice non deve limitarsi allo esame dell'atto introduttivo, ma deve prendere in considerazione tutte le successive deduzioni formulate dalle parti, e, nel concorso di ragioni petitorie e possessorie, deve valutarle ed interpretarle in base al principio che, anche in Sede di denunzia di nuova opera a tutela del possesso, possono essere indicate incidenter tantum ragioni petitorie ad colorandam possessionem.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)