Sez. L, Sentenza n. 8097 del 04/06/2002 (Rv. 554876 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE | Derogabilità da parte di successivi contratti individuali - Divieto - Limiti - Omessa iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE
I contratti collettivi postcorporativi aventi efficacia "erga omnes" per effetto dei decreti presidenziali che ne hanno esteso la portata nei confronti di tutti gli appartenenti ad una determinata categoria professionale forniscono la disciplina del rapporto di lavoro, non derogabile dal contratto individuale, le cui clausole difformi, salvo che non siano più favorevoli al lavoratore, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, indipendentemente dalla iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)