Sez. L, Sentenza n. 1607 del 15/02/1988 (Rv. 457651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO EFFICACE "ERGA OMNES" E CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - CONTRASTO TRA LE RISPETTIVE DISCIPLINE - SUPERAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA 27 OTTOBRE 1946 PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - DEROGABILITÀ DA PARTE DEI SUCCESSIVI CONTRATTI DI DIRITTO COMUNE - DIVIETO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO EFFICACE "ERGA OMNES" E CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - CONTRASTO TRA LE RISPETTIVE DISCIPLINE - SUPERAMENTO - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 17 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA 27 OTTOBRE 1946 PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO - DEROGABILITÀ DA PARTE DEI SUCCESSIVI CONTRATTI DI DIRITTO COMUNE - DIVIETO - LIMITI.*
Il contrasto tra la disciplina di un contratto collettivo di lavoro postcorporativo reso efficace erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 e la disciplina contenuta in successivo contratto collettivo di diritto comune - esclusa l'applicabilità dell'art. 2077 cod. civ., che concerne la diversa ipotesi di conflitto tra contratto collettivo e contratto individuale - va risolto sulla base dell'art. 7 della citata legge, per cui i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia (nè da contratti individuali) salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga Disposizioni che, valutate complessivamente nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. Pertanto, la disciplina dell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070), che prevede la corresponsione della gratifica natalizia sulla base della retribuzione globale di fatto (nella quale vanno comprese, in quanto oggetto di corresponsione continuativa ed obbligatoria, l'indennità di disagio turno e la maggiorazione per lavoro notturno), non è derogabile, se non in senso migliorativo per i lavoratori, da successivi contratti o accordi collettivi di diritto comune. (V 4933/86, mass n 447621; (V 5366/85, mass n 442605; (V 1690/84, mass n 433762; (V 1081/84, mass n 433237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)