diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21024 del 28/09/2006 (Rv. 592604 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Disciplina di cui al ccnl 26 novembre 1994 - Dipendente inquadrato nell'"area operativa" - Domanda diretta all'inquadramento nell'"area quadri" ex art. 44 del ccnl - Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592604-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, da parte del giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, con riferimento all'inquadramento dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 e dall'Accordo integrativo del 23 maggio 1995, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di merito secondo la quale l'attività svolta dal dipendente come revisore va inquadrata nell'area quadri di secondo livello, a nulla rilevando le dimensioni dell'ufficio del dipendente, atteso che la locuzione "media rilevanza" di cui all'art. 44 del CCNL non va riferita solo a "parti" dell'unità operativa e che il giudice, per affermare che il dipendente va inquadrato nell'area quadri e non nell'inferiore area operativa, non può limitarsi a considerare la natura direttiva dell'attività svolta dalle unità comprese nella sesta categoria, ma deve effettuare la correlazione tra le vecchie posizioni e quelle nuove).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)