Sez. L, Sentenza n. 13687 del 18/09/2002 (Rv. 557463 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. È necessario, più in particolare, che il giudice di merito motivi in modo coerente ed esauriente le ragioni della propria interpretazione del contratto, quando questa non risulti perfettamente conforme alla lettera del contratto stesso e al comportamento complessivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad un dipendente, precedentemente inquadrato nella categoria di quinto livello con mansioni di direttore di un ufficio postale di modeste dimensioni, il diritto ad essere inquadrato nell'area quadri di secondo livello, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, sulla base di una interpretazione della normativa contrattuale non rispondente alla lettera del contratto e contrastante con l'interpretazione che alla stessa avevano dato le parti sindacali con il loro comportamento successivo e, in particolare, con l'accordo integrativo stipulato ai sensi dell'art. 53 del medesimo CCNL del 1994, in base al quale i dipendenti di categoria quinta erano stati inquadrati nell'area operativa, e i dipendenti di categoria settima nell'area quadri di secondo livello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)