Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 24/07/1964 (Rv. 302861 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - CESSIONE A TERZO DEL DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE - NUOVO PROPRIETARIO - DIRITTO SULLE COSE COMUNI - SPETTANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - CESSIONE A TERZO DEL DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE - NUOVO PROPRIETARIO - DIRITTO SULLE COSE COMUNI - SPETTANZA.*
Nel caso in cui il proprietario di un edificio alieni ad altri il solo diritto di elevare su di esso nuovi piani il proprietario di questi entra a far parte del condominio, ipso facto et ipso jure, poiche, di regola, ricadono nello ambito del condominio tutti i piani che ab origine o per successive opere di ampliamento o di sopraelevazione, integrano la consistenza del fabbricato. In conseguenza, a norma dell'art. 1117 cod.civ., il costruttore nuovo proprietario acquista senz'altro il diritto di comunione su tutte le parti dell'edificio menzionate in detto articolo, salvo che il contrario non risulti dal titolo. A tal fine, e del tutto irrilevante che il diritto di sopraelevazione sia stato attribuito rispetto ad un edificio gia esistente o rispetto ad una porzione di edificio da costruirsi. (Conf. 1976-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)