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Sez. 2, Sentenza n. 18226 del 10/09/2004 (Rv. 576953 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE | Criteri.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576953-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - FORMAZIONE

Il condominio si costituisce "ex se" ed "ope iuris", senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso dà origine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)