Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12994 del 24/05/2018 (Rv. 649066 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Previsione della condotta nel r.d. n. 148 del 1931 - Necessità - Limiti - Comportamenti integranti violazioni del minimo etico - Esclusione - Consumo di sostanze stupefacenti - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In materia di licenziamento disciplinare, viola certamente il "minimo etico" la condotta extralavorativa di consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un lavoratore adibito a mansioni di conducente di autobus, definite "a rischio", a prescindere dal mancato riferimento, nell'ambito del r.d. n. 148 del 1931, alla descritta condotta; del resto, il mancato riferimento in questione non è significativo, avuto riguardo all'epoca di emanazione del detto testo normativo, contemplante l'unico modo, allora in uso, di alterazione della psiche, integrato dallo stato di ubriachezza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 41, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 45, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)