Sez. L, Sentenza n. 11715 del 26/05/2014 (Rv. 631054 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Lavoratore con mansioni di autista - Stato di tossicodipendenza - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Prova liberatoria a carico del lavoratore - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di condanna, sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti, è necessario - nella situazione normativa antecedente l'emanazione della disciplina attuativa dei primi due commi dell'art. 125 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - che il lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione dell'esito di esami tossicologici "ad hoc", del proprio avvenuto pieno recupero, con conseguente dismissione dell'abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale, anche al di sotto della soglia della "tossicodipendenza", è da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada (ex art. 187 del codice della strada) e ad esporre il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni cagionati a terzi.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 125, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)