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Sez. 4 - , Sentenza n. 22081 del 21/02/2019 Ud. (dep. 21/05/2019) Rv. 276266 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Diritto alla traduzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276266-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile l'obbligo di traduzione dell'avviso della facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dal reperimento di un interprete.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Strada art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)