Sez. 6, Sentenza n. 36746 del 23/06/2017 Ud. (dep. 24/07/2017) Rv. 270611 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - PERSONALI | Perquisizioni personali - Obbligo di traduzione immediata nei confronti dello straniero - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - PERSONALI
L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)