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Sez. 6, Sentenza n. 36746 del 23/06/2017 Ud. (dep. 24/07/2017) Rv. 270611 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - PERSONALI | Perquisizioni personali - Obbligo di traduzione immediata nei confronti dello straniero - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270611-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - PERSONALI

L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)