Sez. 4 - , Sentenza n. 61 del 11/12/2019 Ud. (dep. 03/01/2020) Rv. 277881 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)