Sez. 1, Sentenza n. 12239 del 20/08/2003 (Rv. 566053 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Atto di contestazione di infrazione al codice della strada - Cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica slovena - Diritto di proporre nella lingua slovena ricorso al prefetto e di chiedere la traduzione nella stessa lingua del relativo verbale - Configurabilità - Anche anteriormente alla legge n. 482 del 1999 e alla legge n. 38 del 2001 - Inosservanza del prefetto - Conseguenze - Invalidità dell'atto oggetto di opposizione - Condizione - Pregiudizio delle facoltà difensive.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Il cittadino appartenente alla minoranza slovena in provincia di Gorizia, il quale riceva un atto di contestazione d'infrazione al codice della strada, ha diritto - già in forza dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia - di proporre nella sua lingua ricorso al prefetto e di chiedere con tale ricorso la traduzione nella stessa lingua del relativo verbale (ove non vi abbia provveduto l'autorità municipale), e ciò anche anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 novembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), le quali non costituiscono il diritto in discorso, ma ne postulano l'esistenza, occupandosi della modalità della sua concreta attuazione nei rapporti con la pubblica amministrazione. Peraltro, l'inosservanza del prefetto al dovere di esaminare detto ricorso, ancorché proposto in lingua slovena, e di fornire la richiesta traduzione non implica, automaticamente e necessariamente, l'invalidità dell'atto impugnato, dato che i corrispondenti adempimenti non hanno valenza a sè stante, e restano su un piano strumentale, quali mezzi rivolti ad assicurare la parità dei diritti, con piena tutela delle posizioni sostanziali e processuali dell'appartenente alla minoranza linguistica. Ne consegue che l'inottemperanza dell'autorità amministrativa a quei doveri può essere addotta, quale ragione d'invalidità denunciabile con l'opposizione giudiziale avverso il verbale di accertamento od avverso il provvedimento prefettizio di reiezione del ricorso amministrativo e di intimazione del pagamento della sanzione, se ed in quanto si alleghi un pregiudizio di facoltà difensive.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 6, Legge Cost. 31/01/1963 num. 1 art. 3, Legge 15/12/1999 num. 482, Legge 23/02/2001 num. 38 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)