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Sez. 1, Sentenza n. 3284 del 07/03/2001 (Rv. 544493 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Verbale di contestazione di violazione di precetto punito con sanzione amministrativa - Comuni previsti dall'art. 3 della legge. n. 482 del 1889 - Diritto del cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica slovena alla traduzione del verbale in lingua slovena - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544493-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'art. 9 della legge n. 482 del 1999, nel sancire il diritto all'uso orale e scritto della lingua slovena negli uffici delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di cui all'art. 3 della stessa legge, ha prodotto l'estensione, con effetti dalla sua entrata in vigore, a tutti i rapporti con la P.A. della tutela minima che, al cittadino appartenente alla minoranza slovena, doveva essere già da prima riconosciuta nel processo d'opposizione a sanzione amministrativa e relativamente agli atti di irrogazione e contestazione che tale procedimento abbiano ad originare (la S.C. ha così riconosciuto il diritto del cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena a ricevere, tradotto in lingua slovena, il verbale di contestazione di violazione di precetto del codice della strada).

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1999 num. 482 art. 2, Legge 15/12/1999 num. 482 art. 3, Legge 15/12/1999 num. 482 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 9689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)