Sez. L, Sentenza n. 10636 del 26/10/1998 (Rv. 520107 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Pluralità di violazioni - Realizzate con più azioni od omissioni - Art. 8 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Continuazione - Applicabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 8 legge n. 689 del 1981 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione od omissione), né essendo estensibili agli illeciti amministrativi i principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in "subiecta" materia, possa configurarsi un'ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacché tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 421 del 1987, trova giustificazione proprio nella diversità di due tipi di violazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)