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Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 29/11/1989 (Rv. 464392 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI - DELLA STESSA NORMA - APPLICABILITÀ DEL LIMITE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 689 DEL 1981 O DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464392-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI - DELLA STESSA NORMA - APPLICABILITÀ DEL LIMITE MASSIMO PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 689 DEL 1981 O DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di pluralità di infrazioni amministrative non finanziarie in violazione della medesima norma, come quando vengano redatte una pluralità di bollette irregolari, per l'accompagnamento, ancorché in unico viaggio, di sostanze zuccherine, con inosservanza dell'art. 74 secondo comma del d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 sulla preparazione e commercio di mosti, vini ed aceti, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione pecuniaria, senza che possa essere globalmente invocato il limite massimo di cui all'art. 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale si riferisce al singolo illecito, e senza che possano applicarsi le regole sulla continuazione, atteso che questa è contemplata dall'art. 8 di detta legge n. 689 del 1981 per la diversa ipotesi di più violazioni commesse con unico atto, e che, inoltre, non sono estensibili i criteri fissati al riguardo per l'illecito penale o le infrazioni finanziarie (restando escluso che la relativa diversità di trattamento implichi contrasto con l'art. 3 della Costituzione, alla stregua dei principi posti dalla Corte costituzionale con sent. N. 421 del 1987). (V 3034/87, mass n 452134).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 art. 74 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)