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Sez. L, Sentenza n. 2680 del 03/04/1990 (Rv. 466347 - 01)

AGENZIA - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - SOGGEZIONE DELL'AGENTE ALLE DIRETTIVE ED AI CONTROLLI DEL PREPONENTE - INCOMPATIBILITÀ CON IL CARATTERE AUTONOMO DELLA PRESTAZIONE DELL'AGENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466347-01

AGENZIA - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - SOGGEZIONE DELL'AGENTE ALLE DIRETTIVE ED AI CONTROLLI DEL PREPONENTE - INCOMPATIBILITÀ CON IL CARATTERE AUTONOMO DELLA PRESTAZIONE DELL'AGENTE - ESCLUSIONE.*

Il rapporto di Agenzia - che è di natura autonoma - non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive ed istruzioni nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente, né con l'Obbligo dell'agente di visitare e di istruire altri collaboratori, con la circostanza che il preponente si avvalga di una pluralità di agenti organizzati gerarchicamente fra loro, con l'Obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall'agente, e neppure con l'Obbligo di questi di riferire quotidianamente al preponente. (V 7714/86, mass n 449697; (V 3673/85, mass n 441267; (V 573/84, mass n 432809; (V 1660/83, mass n 426501).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)