Sez. L, Sentenza n. 1660 del 05/03/1983 (Rv. 426501 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NEL CONTRATTO D'OPERA - NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - RILEVANZA - REQUISITI DISTINTIVI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - NEL CONTRATTO D'OPERA - NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - RILEVANZA - REQUISITI DISTINTIVI.*
Ai fini della distinzione fra prestazione di lavoro subordinato o autonomo va considerato che anche lo svolgimento dell'attività organizzata e autonoma del contratto d'opera è correlata da una relazione di collaborazione che non esclude la possibilità di istruzione e un controllo amministrativo o tecnico più o meno penetrante in relazione alla natura dell'attività e all'interesse del committente e che per contro la collaborazione in senso tecnico nel rapporto di lavoro subordinato è costituita dall'inserzione del lavoratore nel funzionamento e nell'organizzazione dell'azienda che si realizza nel modo in cui le energie lavorative messe direttamente e genericamente a disposizione del datore di lavoro vengono concretamente utilizzate e coordinate funzionalmente nell'interno dell'organizzazione aziendale. (V 6492/81, mass n 417337).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)