Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26976 del 02/12/2013 (Rv. 629073 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Malattia professionale - Domanda di risarcimento danni in favore dei familiari della vittima - In proprio e a titolo ereditario - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In materia di risarcimento danni per morte di un congiunto causata da malattia professionale è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del giudice del lavoro che, ammessi i mezzi di prova sull'insalubrità del luogo di lavoro e sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'insorgenza della malattia professionale, abbia disposto la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda proposta a titolo ereditario, riservando al prosieguo del processo la decisione sulla separazione della causa proposta in proprio da quella a titolo ereditario, trattandosi di provvedimento che non statuisce sulla competenza, né dispone la sospensione del processo, tanto più che i rapporti tra giudice specializzato e giudice civile attengono alla ripartizione degli affari nell'ambito dell'ufficio giudiziario e non a profili di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)