Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11448 del 23/05/2014 (Rv. 631473 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Società di capitali - Controversia tra società e liquidatore in ordine al compenso - Attribuzione al tribunale delle imprese - Esclusione - Fondamento - Questione di competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La controversia relativa al compenso spettante all'amministratore di una società di capitali - o, come nella specie, al liquidatore - per l'attività svolta in favore della società non appartiene alla competenza del tribunale delle imprese poiché ha ad oggetto il rapporto di lavoro, eventualmente parasubordinato, o di opera professionale tra detto soggetto e la società, fermo restando che la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza eventualmente proposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)