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Sez. 3, Sentenza n. 1566 del 18/05/1968 (Rv. 333287 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - CONDIZIONE- NOTIFICAZIONE INESISTENTE - INAPPLICABILITA - CONOSCENZA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333287-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - CONDIZIONE- NOTIFICAZIONE INESISTENTE - INAPPLICABILITA - CONOSCENZA DI FATTO - IRRILEVANZA.*

Secondo l'art. 291 cod.proc.civ., ove l'intimato non si costituisca in giudizio e il giudice istruttore rilevi un vizio che importi nullita della notificazione dell'atto di citazione, deve essere fissato all'attore un termine perentorio per rinnovarla. Tale disposizione, peraltro, non e applicabile nel caso di notificazione inesistente ne, mancando la notificazione, ha rilievo la semplice conoscenza dell'atto che l'intimato abbia avuto, per avventura, in modo indiretto. (Conf. N. 2806-62 V.2053-66, massima n. 323996).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)