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Sez. 2, Sentenza n. 2981 del 22/10/1971 (Rv. 354254 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI - EFFETTO CONSERVATIVO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354254-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI - EFFETTO CONSERVATIVO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 291 cod proc civ, nel caso che il convenuto non si costituisca, per un vizio che importi nullita della notificazione dalla citazione, il giudice istruttore, che tale vizio rilevi, deve accordare all'attore un termine perentorio entro cui rinnovava la notificazione, la quale se rinnovata nel termine assegnato, impedisce ogni decadenza, cioe opera con efficacia ex tunc. L'effetto conservativo che l'art 291 ricollega alla rinnovazione non opera quando l'atto originario di notifica sia inesistente. (Conf 1340'69, mass n 340044; 1566'68, mass n 333287).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)