Sez. 1, Sentenza n. 3808 del 22/11/1969 (Rv. 344116 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO O RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - PRESUPPOSTI PER LA VALIDITA DELLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO O RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - PRESUPPOSTI PER LA VALIDITA DELLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
La nullita della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio e sanabile, con effetto ex tunc sia con la Costituzione della parte, cui l'atto e diretto, sia con la rinnovazione della notificazione, disposta, a norma dell'art 291 cod proc civ, le cui Disposizioni sono applicabili anche nel giudizio d'appello. Presupposto, pero, per l'applicazione dell'art 291 cod proc civ e che si verta in tema di notificazione affetta da vizi che ne importino la nullita (consegna dell'atto al destinatario o ad altra persona ad opera dell'organo notificatore senza l'osservanza delle norme prescritte in ordine alla Competenza dell'ufficiale giudiziario o dell'agente postale, al luogo in cui la notificazione deve eseguirsi e alle persone legittimate a riceverla) e non di notificazione assolutamente inesistente. (V 1654-69, massima n 340592 1340-69, massima n 340044 1020-69, massima n 339484 1566-68, massima n 333287).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)