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Sez. L, Sentenza n. 12584 del 27/08/2002 (Rv. 557145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Art. 28 legge n. 300 del 1970 - Natura - Conseguenze - Inapplicabilità della relativa tutela processuale - Incidenza sui diritti sostanziali del suindicato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

L'art. 28 legge n. 300 del 1970 è norma processuale e non di diritto sostanziale, sicché la sua inapplicabilità non incide sulla garanzia della libertà ed attività sindacale, nonché sul diritto di sciopero, essendo sempre possibile realizzare la tutela dei suddetti con il ricorso agli ordinari strumenti processuali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)