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Sez. 5, Sentenza n. 16829 del 20/06/2008 (Rv. 603953 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Aliquota applicabile - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603953-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, al decreto ingiuntivo, in quanto atto a contenuto meramente dichiarativo di un preesistente rapporto giuridico, deve applicarsi l'aliquota dell'1%, fissata per tale specie di atti dall'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, indipendentemente dall'adeguatezza dell'imposta applicata all'atto fatto valere nel procedimento monitorio.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)