Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4096 del 14/03/2012 (Rv. 621463 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Autonomia dei singoli negozi - Art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Tassazione dei singoli atti enunciati - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco dalla previsione dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto assoggettato ad imposta di registro il contratto di prestazione d'opera intellettuale, enunciato nel decreto ingiuntivo ottenuto dal contribuente per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni di docenza).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)