Sez. 5, Sentenza n. 22547 del 08/09/2008 (Rv. 604455 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizio di ottemperanza - Art.70, comma 6, d.lgs. n.546 del 1992 - Assegnazione del ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza - Finalità - Natura - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di giudizio di ottemperanza, l'assegnazione del ricorso alla sezione di commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede l'esecuzione ex art. 70, comma 6, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, mira soltanto a rendere più agevole la fase esecutiva e non costituisce alcuna forma di garanzia per le parti, con la conseguenza che la norma citata ha natura meramente organizzativa e non determina alcun difetto di costituzione del giudice tale da determinare la nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)