Sez. 5, Sentenza n. 15084 del 05/08/2004 (Rv. 575234 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizio di ottemperanza davanti alle Commissioni Tributarie - Sentenza conclusiva - Art. 70, comma decimo del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Ricorribilità per Cassazione "per inosservanza delle norme sul procedimento" - Portata - Violazione di legge - Deducibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
L'art. 70, comma decimo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nello stabilire che contro la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza davanti alle Commissioni Tributarie "è ammesso soltanto ricorso per Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento", va inteso, come le altre espresse previsioni normative che avverso provvedimenti giurisdizionali aventi carattere decisorio non ammettono altro mezzo di impugnazione che il ricorso per Cassazione, nel senso che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 111 Cost., è sempre consentito per violazione di legge, con riferimento tanto alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso che a quella regolatrice del processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)