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Sez. L, Sentenza n. 2496 del 03/03/1995 (Rv. 490918 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Principi di diritto affermati - Carattere vincolante per il giudice di rinvio - Presupposti di fatto accertati nella fase di merito quali premesse logico-giuridiche - Estensione.
Stato
decisa il 1995-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490918-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE

Allorquando una sentenza della Corte di cassazione abbia fissato, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod.proc.civ., i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa รจ rinviata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva, nella precorsa fase di merito, quali premesse logico-giuridiche della pronunzia di annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)