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Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 29/02/1988 (Rv. 457973 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - SENTENZA DI RINVIO - EFFETTI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457973-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - SENTENZA DI RINVIO - EFFETTI - ESTENSIONE.*

Allorché una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito, quali premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento. (Conf 590/84, mass n 432826; (Conf 1879/80, mass n 405493; (Conf 3093/78, mass n 392554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)