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Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 05/04/2001 (Rv. 545607 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Controversia sul rito, ordinario o speciale, applicabile ad una controversia appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Questione non di competenza, ma di rito e di ripartizione degli affari interna all' ufficio.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545607-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La controversia se una causa, appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito deve esser trattata con il rito ordinario o speciale, non attiene alla competenza, ma al rito, oltre che alla ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, e, pertanto, non è ammissibile il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)