Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 05/04/2001 (Rv. 545607 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Controversia sul rito, ordinario o speciale, applicabile ad una controversia appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Questione non di competenza, ma di rito e di ripartizione degli affari interna all' ufficio.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La controversia se una causa, appartenente alla competenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito deve esser trattata con il rito ordinario o speciale, non attiene alla competenza, ma al rito, oltre che alla ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, e, pertanto, non è ammissibile il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)