Sez. 2, Ordinanza n. 1705 del 27/01/2005 (Rv. 578707 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Cause connesse per le ragioni di cui dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. - Cumulo iniziale o successivo avanti allo stesso giudice - Trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. - Mancata applicazione di tale norma - Separazione delle cause e sospensione di una delle due per pregiudizialità dell'altra - Illegittimità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., le cause, che siano state cumulativamente proposte o vengano successivamente riunite, per le ragioni di connessione di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 stesso codice debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. Ne consegue che deve ritenersi fondato su erroneo presupposto l'ordinanza con la quale il giudice istruttore - in un giudizio, nel quale si trovino cumulate una domanda principale di divisione di un patrimonio ereditario ed una domanda riconvenzionale proposta da due coeredi convenuti per l'accertamento dell'esistenza di una comunione tacita familiare tra loro ed il de cuius al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi utili ed incrementi di valore - sulla premessa che la riconvenzionale debba essere trattata dal magistrato tabellarmente designato per le controversie di lavoro, disponga la separazione delle cause, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della riconvenzionale al suddetto magistrato e la sospensione della causa principale fino alla definizione della riconvenzionale, nel presupposto della pregiudizialità di quest'ultima (in applicazione di tale principio la Suprema Corte adita con regolamento di competenza dagli attori della causa principale nel presupposto dell'insussistenza della pregiudizialità ha cassato la suddetta ordinanza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)