Sez. 1, Sentenza n. 731 del 16/02/1978 (Rv. 390074 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA EX LEGGE N 317 DEL 1967 - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI NULLITA DELL'INGIUNZIONE - INOSSERVANZA DEL PREDETTO DIVIETO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA EX LEGGE N 317 DEL 1967 - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI NULLITA DELL'INGIUNZIONE - INOSSERVANZA DEL PREDETTO DIVIETO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Poiche il contenuto e l'effetto di un provvedimento giudiziario sono da valutarsi integrando il dispositivo con la motivazione, deve escludersi che la sentenza con la quale il pretore, in esito a giudizio di opposizione avverso ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, a norma dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 (sulla depenalizzazione delle violazioni del codice stradale e dei regolamenti locali), 'dichiari la nullita della ingiunzioné incorra in inosservanza del divieto di annullare, modificare o revocare detto atto amministrativo, qualora dal contesto della motivazione della sentenza medesima risulti espressamente la limitazione della portata della pronuncia giurisdizionale alla sola declaratoria di illegittimita del provvedimento opposto e della conseguente sua disapplicazione nei confronti dell'opponente. (V 3420/76, mass n 382188; (V 1708/76, mass n 380474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)