Sez. 1, Sentenza n. 1708 del 14/05/1976 (Rv. 380474 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - PETITUM - ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA - AMMISSIBILITA - OGGETTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - PETITUM - ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA - AMMISSIBILITA - OGGETTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*
L'opposizione contro l'ordinanza che impone il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, a norma dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317 (sulla depenalizzazione delle violazioni del codice stradale e dei regolamenti locali), non tende all'annullamento della suddetta ordinanza, avente natura di provvedimento amministrativo, ma all'accertamento delle sue illegittimita, da compiersi attraverso il controllo della sussistenza sia dei requisiti formali, attinenti alla Competenza, al procedimento ed agli elementi essenziali dell'atto, sia dei presupposti di questo, quali l'esistenza e la qualificazione giuridica dell'infrazione, sia della misura della sanzione, con riferimento al rispetto dei limiti fissati dalla legge. Ne discende che il pretore non puo annullare o modificare il cennato provvedimento, ne, in particolare, sostituire la sanzione irrogata con altra diversa, ma soltanto, una volta accertata la illegittimita del provvedimento, disapplicare il provvedimento medesimo, accogliendo l'opposizione.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)