Sez. L, Sentenza n. 4868 del 29/07/1986 (Rv. 447569 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA SVOLGENTE NEL CONTEMPO ALTRO LAVORO PIÙ FATICOSO ED USURANTE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ E DI QUELLO DI CORRETTEZZA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA SVOLGENTE NEL CONTEMPO ALTRO LAVORO PIÙ FATICOSO ED USURANTE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTÀ E DI QUELLO DI CORRETTEZZA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Il lavoratore assente per malattia, e quindi per tale motivo esonerato dall'Obbligo dell'esecuzione della prestazione lavorativa, è non di meno soggetto all'Obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ. e all'Obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ., doveri questi che vengono violati allorché egli - in costanza della malattia - si dedichi ad altro lavoro più faticoso ed usurante di quello che avrebbe espletato in azienda o comunque contrastante con le prescrizioni mediche. (nella specie il lavoratore, addetto a mansioni di telefonista e assente dal servizio perché affetto da lombosciatalgia, era stato sorpreso ad esplicare lavoro agricolo in campagna; la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento rappresentata dalla violazione dei suddetti doveri di fedeltà e correttezza). (V 5618/82, mass n 423380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)