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Sez. L, Sentenza n. 2452 del 09/03/1987 (Rv. 451610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MANCATA PERMANENZA IN CASA DEL LAVORATORE AMMALATO - VIOLAZIONE DEI DOVERI PREVISTI DAGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MANCATA PERMANENZA IN CASA DEL LAVORATORE AMMALATO - VIOLAZIONE DEI DOVERI PREVISTI DAGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - CONDIZIONI.*

La permanenza in casa (al di fuori dell'Obbligo di reperibilità connesso ai controlli sanitari) può rientrare fra le cautele che il lavoratore ammalato ha il dovere di osservare, secondo i principi stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., al fine di favorire il più sollecito recupero delle proprie energie fisiopsichiche. Tuttavia, l'inosservanza di detta precauzione, in ipotesi di Mancanza di indicazioni al riguardo contenute nella certificazione medica, può integrare violazione dei detti doveri ed essere fonte di responsabilità disciplinare solo quando abbia determinato un aggravamento dello stato di malattia o ritardato la guarigione, in modo da impedire la pronta ripresa del lavoro, con la conseguenza, in caso contrario, dell'irrilevanza di detto comportamento, ove non espressamente sanzionato dalla disciplina (legislativa o contrattuale) applicabile al rapporto di lavoro. (V 4868/86, mass n 447569; (V 4866/85, mass n 442261; (V 3578/85, mass n 441186).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)