Sez. L, Sentenza n. 4448 del 06/07/1988 (Rv. 459419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DEL LAVORATORE DALLA PROPRIA ABITAZIONE DURANTE LA MALATTIA - SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ DURANTE LE FASCE ORARIE - APPLICABILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO DERIVATO ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELL'IMPRESA DALL'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ASSENZA DEL LAVORATORE DALLA PROPRIA ABITAZIONE DURANTE LA MALATTIA - SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ DURANTE LE FASCE ORARIE - APPLICABILITÀ - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GRAVE PREGIUDIZIO DERIVATO ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELL'IMPRESA DALL'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA.*
L'assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia - benché possa dar luogo a sanzioni (quali la perdita del trattamento economico) comminate per violazione dell'Obbligo di reperibilità facente carico sul lavoratore medesimo durante le cosiddette fasce orarie (art. 5, comma quattordicesimo, della legge n. 638 del 1983) - tuttavia non integra di per sè un inadempimento sanzionabile con il licenziamento, ove il giudice del merito motivatamente ritenga che la cautela della permanenza in casa - benché prescritta dal medico - non sia necessaria al fine della guarigione e della conseguente ripresa della prestazione lavorativa, trattandosi di obbligazione preparatoria che è strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto e come tale non è esigibile di per sè indipendentemente dalla sua influenza sullo svolgimento della prestazione lavorativa, senza che possa rilevare - al fine della valutazione della gravità dell'inadempienza del lavoratore e della conseguente sua configurazione come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento - la circostanza che l'inadempimento suddetto abbia pregiudicato, seppur gravemente, la attività produttiva e l'organizzazione del lavoro nell'impresa del datore di lavoro. (V 2452/87, mass n 451610; (V 4868/86, mass n 447569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)