diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19291 del 14/07/2008 (Rv. 604869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Lavoro portuale - Obbligo delle imprese concessionarie dei servizi portuali di avvalersi delle maestranze delle compagnie - Divieto di appalto di manodopera di cui alla legge 1369 del 1960 - Inapplicabilità - Incidenza della sentenza 10 dicembre 1991, c - 179/90, della Corte di Giustizia delle Comunità europee - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di lavoro portuale, nel regime giuridico precedente la legge n. 84 del 1994, è inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960, in quanto gli artt. 110 e 111 cod. nav. prevedevano l'obbligo delle imprese concessionarie di servizi portuali di servirsi esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie e nei gruppi portuali. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio, ha statuito che la sentenza 10 dicembre 1991, c- 179/90, della Corte di Giustizia delle Comunità europee -che ha ritenuto contrastante con il trattato CE il principio stabilito dai richiamati articoli del codice della navigazione nella parte in cui limitano la composizione delle compagnie e gruppi portuali alle sole maestranze nazionali -, non ha inciso sull'inapplicabilità del divieto di intermediazione in materia, ma solo sulla composizione delle compagnie).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 111, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)