Sez. L, Sentenza n. 17092 del 08/10/2012 (Rv. 624402 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO | Rapporto di lavoro fra compagnie portuali costituite in forma cooperativa e singoli lavoratori soci - Configurabilità - Limiti - Mera fornitura di manodopera qualificata alle imprese portuali - Litisconsorzio - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO
Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento -restando inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960- e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Ne deriva che in tale seconda ipotesi, e con riferimento alla domanda risarcitoria per infortunio promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, non è configurabile litisconsorzio necessario tra la compagnia portuale che si limiti a fornire lecitamente manodopera al soggetto esercente l'attività imprenditoriale nell'ambito della quale si sia verificato l'infortunio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)