diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2729 del 30/05/1978 (Rv. 392117 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCOGLIMENTO DEL CONIUGE AVENTE DIRITTO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE ED AIUTI ECONOMICI DA PARTE DI ESSA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392117-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCOGLIMENTO DEL CONIUGE AVENTE DIRITTO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE ED AIUTI ECONOMICI DA PARTE DI ESSA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Al fine della Determinazione dell'assegno di divorzio, non e rilevante la circostanza che il coniuge avente diritto sia stato accolto nella famiglia di origine, e riceva da questa aiuti di natura economica, ove cio sia ricollegabile ad una situazione meramente contingente di generosita e solidarieta dei congiunti. (V 2474/77, mass n 386185).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)