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Sez. 1, Sentenza n. 7211 del 11/07/1990 (Rv. 468208 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - STATO DI BISOGNO - AIUTI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468208-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - STATO DI BISOGNO - AIUTI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE - IRRILEVANZA.*

In materia di assegno di divorzio, a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74 all'art. 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, l'attribuzione dell'assegno - che è di natura eminentemente assistenziale - è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza della Mancanza di mezzi adeguati della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso. Peraltro ai fini della valutazione di detta condizione necessaria non può tenersi conto degli aiuti economici ricevuti dalla famiglia di origine del coniuge divorziato, in quanto determinati da atteggiamenti meramente contingenti di generosità e solidarietà dei congiunti. (V 1652/90, mass n 465639, sulla prima parte; (V 497/80, mass n 403885, sulla seconda parte; (V 2729/78, mass n 392117, sulla seconda parte; (V 2474/77, mass n 386185, sulla seconda parte; (Conf 2799/90, mass n 466411, sulla prima parte; (Conf 1322/89, mass n 462176, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)