Sez. 2, Sentenza n. 36656 del 24/09/2010 Cc. (dep. 13/10/2010) Rv. 248294 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Modifiche all'art. 449 cod. proc. pen. - Obbligatorietà del rito - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE
Non è configurabile, neanche dopo le modificazioni introdotte all'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen. ad opera del D.L. 24 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), un obbligo del P.M. di procedere con il rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l'arresto in flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva chiesto il giudizio immediato in luogo del giudizio direttissimo e in cui la Corte ha chiarito che il sindacato del giudice non può estendersi al punto di individuare il rito che il P.M. dovrebbe richiedere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 com. 3 n. 3 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)