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Sez. 4, Sentenza n. 11701 del 01/12/2016 Ud. (dep. 10/03/2017) Rv. 269849 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Modifiche all'art. 449 cod. proc. pen. - Obbligatorietà del rito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269849-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE

Non è configurabile, neanche dopo le modificazioni introdotte all'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen. ad opera del D.L. 24 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), un obbligo del P.M. di procedere con il rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l'arresto in flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini, non potendo il sindacato del giudice estendersi fino ad individuare il reato che il P.M. dovrebbe richiedere. (Fattispecie in cui il P.M. aveva richiesto il giudizio immediato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Decreto Legge 24/05/2008 num. 92 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)