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Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/02/2010 Cc. (dep. 26/02/2010) Rv. 246281 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE | Modifiche introdotte dal D.L. n. 92 del 2008 - Obbligatorietà del rito - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246281-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE

Anche dopo le modifiche apportate dal D.L. 24 maggio 2008, n. 92 (conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125), il pubblico ministero, nel caso in cui l'arresto in flagranza sia già stato convalidato, non è obbligato a procedere con il rito direttissimo. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostituzione, ad opera della citata novella legislativa, della previgente formula "può procedere" con quella "procede" non è sufficiente a far ritenere l'obbligatorietà del giudizio direttissimo atteso che tale conclusione sarebbe in contrasto con il principio del monopolio del titolare dell'azione penale in ordine alla scelta del rito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)