Sez. 4, Sentenza n. 10205 del 02/04/1984 Ud. (dep. 17/11/1984) Rv. 166748 - 01
PENA - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ - SANZIONI SOSTITUTIVE IRROGATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
PENA - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - APPLICABILITÀ - SANZIONI SOSTITUTIVE IRROGATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
La sospensione condizionale della pena, quale istituto di carattere generale, è applicabile anche alla sanzione sostitutiva di pena detentiva breve irrogata a norma dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689. Essa è invece inapplicabile alla sanzione sostitutiva irrogata a richiesta dell'imputato (art. 77 legge cit.), stante il contrasto concettuale tra la declaratoria di Estinzione del reato conseguente a tale pronuncia e il beneficio in questione. (Conf mass n 157903, sulla seconda parte; (Conf mass n 157904, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)