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Sez. 4, Sentenza n. 105 del 30/04/1985 Ud. (dep. 14/01/1986) Rv. 171537 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - IRROGATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171537-01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - IRROGATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di sanzioni sostitutive irrogate su richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice non può ordinare la sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 cod. pen.. la concessione del predetto beneficio, infatti, è prevista per le sentenze di condanna e pertanto non è consentita nei confronti di quelle emesse in base all'art. 77 legge citata, che dichiarano l'Estinzione del reato. (V mass n 159899; (Conf mass n 157903; (Conf mass n 166748).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)