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Sez. 4, Sentenza n. 2242 del 17/11/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157904 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - IRROGATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1982-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157904-01

PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - IRROGATE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*

In tema di sanzioni sostitutive irrogate su richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può ordinare la sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 cod. pen.; infatti la concessione del beneficio in parola è prevista per le sentenze di condanna e pertanto non è consentita nei confronti di quelle, emesse in base all'art. 77 legge citata, che dichiarano l'Estinzione del reato. (fattispecie relativa a ricorso, rigettato, avverso sentenza pretorile, ex art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, che non aveva concesso la sospensione condizionale della pena).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/12/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)