Sez. 3, Ordinanza n. 707 del 15/10/1999 (Rv. 530654 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Mancata indicazione del minimo edittale - Disposizione di legge regionale (della Toscana) preclusiva di pagamento in misura ridotta commisurato al minimo della sanzione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost. e ai principi ex art. 16 legge n. 689 del 1981 - Non manifesta infondatezza - Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 52 D.Lgs. n. 213 del 1998.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale della Toscana 12 novembre 1993 n. 85, recante disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la norma sanzionatoria non indichi il minimo edittale, il pagamento della sanzione in misura ridotta possa avvenire solo nella misura di un terzo del massimo edittale stabilito per la violazione, potendosi ravvisare la violazione dell'art. 117 Cost. e del principio, dettato dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui l'interessato ha la facoltà, ove ciò risulti più vantaggioso, di effettuare il pagamento in misura ridotta facendo riferimento al doppio del minimo edittale (principio interpretato nel senso che, in assenza specifica precisazione di un minimo, lo stesso debba essere determinato in base al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata). (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 52 del D.Lgs. n. 213 del 1998, che ha modificato l'art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 12/11/1993 num. 85 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)