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Sez. 1, Sentenza n. 543 del 20/01/1997 (Rv. 501866 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | "Minimo della sanzione edittale" ex art. 16 legge n. 689 del 1981 - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501866-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In tema di sanzioni amministrative, il "minimo della sanzione edittale" - al quale fa riferimento l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, consentendo il pagamento in misura ridotta della sanzione, con effetto solutorio - va individuato quando non sia previsto nella disposizione sanzionatoria speciale, nella misura di lire quattromila fissata in via generale quale minimo dall'art. 10 della cit. legge n. 689, allorché si tratti di sanzioni originariamente amministrative e dall'art. 26 cod. pen. allorché si tratti di sanzioni amministrative per reati depenalizzati.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Cod. Pen. art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)